Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“A VAŠTERA” UNIUN DE TRADISIUN BRIGAŠCHE

 

Fondata il 31 marzo 1984 con atto notarile del dott. Temesio di Imperia

Statuto attuale rivisto in assemblea il 14 febbraio 2009 con atto notarile del dott.Franco Amadeo di Imperia

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. E’ costituita, con sede in Briga Alta(Cuneo), un’associazione di volontariato denominata “A Vaštera , Uniun de Tradisiun Brigašche” i cui soci fondatori sono coloro che hanno firmato l’atto costitutivo.

1.2. L’ Associazione ha sede legale in Briga Alta (CN), Piazza Pastorelli

Il Consiglio Direttivo può deliberare che l’attività dell’Associazione venga svolta in più sedi operative. Le riunioni degli Organi dell’ Associazione possono avvenire ovunque i relativi Presidenti decidano di convocarli.

1.3. L’associazione è costituita a tempo illimitato.

1.4. L’associazione è apartitica e si basa su una struttura democratica.

1.5. L’associazione non persegue fini di lucro.

2. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

2.1. Scopi dell’ Associazione “A VASTERA” sono:

A) Difendere e valorizzare la cultura brigasca.

B) Tutelare e valorizzare il patrimonio storico e artistico , inteso come ambiente naturale e come insieme di beni materiali e culturali tramandati dagli antenati;

C) Tutelare la lingua brigasca nelle sue varianti, proponendosi:

¨ La compilazione di una grammatica brigasca e di un dizionario delle parlate brigasche;

¨ La pubblicazione di ricerche sulla storia, l’antropologia, la psicologia, l’arte, l’ecologia, la letteratura popolare, la religione, il canto, la demografia, le scienze naturali, l’etnomedicina che interessino la cultura brigasca;

¨ L’introduzione della scrittura bilingue nella segnaletica stradale ed in quella indicativa di locali aperti al pubblico o di esercizi commerciali, nelle lapidi commemorative, nei cimiteri;

¨ La pubblicazione in lingua brigasca o bilingue di uno o più periodici;

¨ La creazione di un testo elementare illustrato per l’apprendimento del brigasco, destinato ai discendenti dei brigaschi residenti fuori del territorio di origine;

¨ La elaborazione di films, nastri, musicassette, videocassette, dischi ed altri supporti per la documentazione orale della lingua brigasca;

¨ La ricerca della corretta scrittura della lingua attraverso la rivista “ A VAŠTERA, šcartari de gente brigašche ” e, come primo esempio, la traduzione del presente statuto in lingua brigasca.
L’Associazione riconosce come lingua brigasca l’insieme dei parlati tradizionali dei centri di Ra Briga, Murignòo, Reaud, Vërdegia, Carmeli, Burnighe, Ciagia, Upega, Carnin,Viusena.
L’Associazione riconosce che la lingua brigasca, pur con influssi del Ligure, del Piemontese, del Francese e dell’Arpitano, appartiene alla grande famiglia delle lingue occitane.

D) Proteggere il patrimonio materiale, sociale e culturale mediante le iniziative di cui si dà qui di seguito un elenco esemplificativo:

¨ = Creazione di case-museo, possibilmente coordinate, che raccolgano materiale autentico fornito in donazione o in prestito da privati cittadini o da enti pubblici. Tali case-museo saranno strutturate secondo criteri scientifici e la classificazione del materiale sarà bilingue;

¨ = Rimessa in pristino dei cosiddetti “monumenti della cultura popolare” sia usufruendo del lavoro volontario – per il valore etico dello stesso – sia utilizzando le risorse umane, tecniche ed economiche che l’associazione riuscirà a reperire.
Di tali monumenti si elencano a titolo esemplifica­tivo: antiche botteghe, seccatoi di castagne, forna­ci a calce, mulini da grano o da castagne, battitoi di lana (folloni o parauu), tessitorie, case per api (bruschi e sciamére), piloni (caplété) antiche fon­tane, poggioli, scale, porte, finestre, fienili, stazzi, forni, casotti, mulattiere, ecc…;

¨ = raccolte di fotografie familiari, disegni e pittu­re antiche, lettere di combattenti ed emigranti, giornali, documenti privati e pubblici, fotografie e diapositive dell’attuale situazione ambientale ed umana; cori per il canto tradizionale.

E) L’Associazione si preoccupa sia della difesa dell’ambiente naturale, sia della salvaguardia dello stile urbanistico tradizionale in collaborazione con i Comuni e con le Associazioni aventi analoghe finalità.

F) L’Associazione appoggia le manifestazioni organizzate dalle Pro Loco, delle quali riconosce la preziosa ed insostituibile funzione, e collabora attivamente a quelle dirette a stabilire rapporti di amicizia fra i brigaschi ancora residenti in Terra Brigasca e i tanti emigrati dai paesi d’origine e ad incrementare un turismo interessato alla civiltà ed alla cultura brigasche. Si esemplifica: funzioni religiose con preghiere e canti in lingua brigasca; conferenze, proiezioni; danze e canti tradizionali; stimolo alla produzione di opere d’arte figurativa (legno, ardesia, ferro, affresco per capellette) letteraria e musicale dirette ad arricchire il patrimonio culturale locale; congressi, riunioni, commemorazioni; interventi diretti a promuovere la posa in opera di lapidi o monumenti a ricordo di persone celebri del territorio o studiosi del territorio, cominciando da Christian Garnier, primo studioso del “parlare” realdese; contatti con gli enti o le Associazioni che si interessano alla cultura brigasca e che rappresentano minoranze etniche, specie occitane; appoggio all’azione legislativa diretta ad ottenere il conseguimento dell’autonomia etno-linguistica nell’ambito degli Stati italiano e francese.

G) L’Associazione si propone di realizzare interventi assistenziali in favore dei brigaschi sia residenti nel territorio di origine che emigrati.

2.2. Le attività di cui al comma precedente sono gratuite per i terzi e sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie fornite dai propri aderenti.

2.3. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

3. I SOCI

3. 1. L’Associazione si compone di:
Soci Onorari
Soci Fondatori
Soci Ordinari

3.2. I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo scegliendoli fra coloro che risultano benemeriti per attività svolta secondo i fini dell’Associazione.
I Soci Onorari non pagano quote, hanno elettorato attivo ma non passivo.

3.3. I Soci Fondatori sono coloro che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione. Hanno elettorato attivo e passivo. Pagano le quote sociali.

3.4. I Soci Ordinari sono coloro che chiedono di iscriversi all’Associazione, ne accettano gli scopi e sono accettati dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, di qualsiasi nazionalità, pagano le quote sociali. Hanno elettorato attivo e passivo.

3.5 L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione

di apposita domanda da parte degli interessati.

3.6 Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’assemblea in seduta ordinaria.

3.8. Dalla qualità di socio si decade:

1. per recesso;

2. per esclusione conseguante a comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;

3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto.

3.8 L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

3.9 Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato un forma scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.

3.10. Il Socio receduto, escluso o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3.11 I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;

a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

3.12 I Soci hanno diritto:

a partecipare all’assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, per lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

ad accedere alle cariche associative.

3.13. Adesione:

l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

4. GLI ORGANI

4. 1. Sono Organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

4.2. L’Assemblea dei Soci comprende i Soci Onorari, i Soci Fondatori, i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota.

4.3. L’Assemblea dei Soci :

= elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti

= approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale e la relazione morale.

= approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;

= delibera l’entità della quota associativa annuale;

= delibera l’esclusione degli associati;

= si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

= può nominare Presidente Onorario o Vice-Presidente Onorario per tre anni persone che si siano distinte nel perseguimento dei fini dell’Associazione,

4.4. L’Assemblea ordinaria è convocata di diritto una volta all’anno per l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione..

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

4.5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione lì Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà degli Associati e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà degli intervenuti o rappresentati. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) ) degli Associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.

4.6. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

4.7 Il Consiglio Direttivo è composto da sette a quindici membri. Dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario esecutivo, il Vice-Segretario esecutivo ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, direttamente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è l’organo che collegialmente decide le linee generali dell’attività dell’Associazione, ne programma le varie iniziative, che affida, per la realizzazione, a persone ritenute idonee. Il Consiglio Direttivo può nominare Consulenti scientifici scegliendoli fra persone che, per cultura ed esperienza, possono svolgere proficua attività nei settori della ricerca e dell’applicazione dei risultati della ricerca.

4.8. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne riassume gli scopi ed i modelli etici ed ha la firma e l rappresentanza sociale e legale dell’Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed il suo voto è prevalente in caso di parità di voti.

4.9. Il Vice-Presidente rappresenta il Presidente su delega di quest’ultimo e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Può essere nominato un secondo vicepresidente aggiunto.

4.10. Il Segretario esecutivo coordina l’attività dell’Associazione in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

4.11. Il Vice-Segretario esecutivo aiuta il Segretario esecutivo nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

4.12. Il Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione e tiene aggiornati i documenti contabili in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

4.13. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed elegge nel suo seno un Presidente che lo convoca e lo presiede. Il Collegio controlla la regolarità dell’amministrazione e dell’attività dell’ Associazione. Segnala all’Assemblea, che decide in merito in via definitiva con la maggioranza dei due terzi, irregolarità nell’amministrazione o violazioni dello Statuto da parte di organi dell’Associazione o di singoli soci.

4.14. Ogni carica associativa è elettiva e viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.

5. PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE.

5.1. Il patrimonio dell’ Associazione è dato da:

beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all’associazione

5.2. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative e contributi degli aderenti;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni.

5.3. L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1°gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e lo sottopone, per l’approvazione, all’assemblea dei soci, entro il mese di aprile. L’Assemblea approverà il bilancio nelle modalità di cui all’art. 4

5.4. Le quote sociali vengono stabilite dall’Assemblea dei soci.

6. NORMA FINALE

6.1. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

7. RINVIO

7.1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato . Antonio Lanteri presidente e FRANCO AMADEO NOTAIO

Registrato a Imperia il 4.3.2009 al n. 876/1T

Copia conforme all’originale